1. La presente legge stabilisce
i princìpi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici e
di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i
princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le
competenze, individuate dai rispettivi statuti, delle regioni, a
statuto speciale e non, e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo
professionale.
2. L'attività subacquea è
libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati,
nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera
concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la
parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza
della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad
essi relativi.
1. Con il termine di attività subacquee si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:
a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati da operatori subacquei ed imprese di lavori subacquei ed iperbarici, regolamentati dal capo II della presente legge;
b)
servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da
istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di
addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee,
regolamentati dal capo III della presente legge.
1. Sono operatori subacquei ed
iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo
professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo,
attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque
interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica,
oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi,
strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o
iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici,
incluse quelle che producono impianti iperbarici.
1. Presso gli assessorati
competenti delle regioni è istituito, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'elenco degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. È fatto divieto a chiunque
non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1 di svolgere a titolo
professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
3. L'iscrizione nell'elenco di
una regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su
tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
c) operatore tecnico iperbarico, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione. Per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve altresì possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal Servizio sanitario nazionale;
d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attività di ricerca scientifica o di archeologia subacquea.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;
e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;
f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione.
1. Presso gli assessorati
competenti delle regioni è istituito l'elenco delle imprese subacquee
ed iperbariche. L'elenco è trasmesso al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Per ottenere l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 le imprese devono possedere i seguenti
requisiti:
a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche inclusa l'attività in immersione;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente tribunale per le predette restanti attestazioni.
3. L'iscrizione nell'elenco
di una regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su
tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
4. È fatto divieto ai soggetti
non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3,
comma 2.
1. Le imprese subacquee ed
iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia
svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonché delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse
rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e
prescrizioni con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
2. Gli operatori subacquei ed
iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore
individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo
7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con
particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto
cardio-respiratorio avanzato e nell'ambito della sicurezza.
3. Le imprese subacquee ed
iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed
iperbarici loro dipendenti la frequenza dei corsi di cui al comma 2.
4. È demandato alle regioni il
compito di definire le modalità per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3.
1. Tutte le attrezzature, gli
equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le
apparecchiature complementari usati, o pronti ad essere usati,
nell'attività subacquea ed iperbarica devono essere conformi alle
normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle disposizioni
vigenti in materia, devono essere collaudati, certificati e utilizzati
secondo le prescrizioni di collaudo.
2. Alle imprese subacquee ed
iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di
profondità è fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di
una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico
specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero
che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina
subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.
Le stesse imprese hanno l'obbligo di tenere un registro delle
attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, in cui devono
essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione e
all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del
registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o
degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la
capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro nella
propria attività di vigilanza, qualora riscontrino il mancato rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le
disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1. La capitaneria di porto e la direzione provinciale del
lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità e omissioni,
alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro
delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su
segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale
del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui
all'articolo 7.
1. È istituito il libretto
individuale degli operatori subacquei ed iperbarici. Nel suddetto
libretto devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni
e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro.
2. La tenuta del libretto di
cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è
obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi
abilitati per legge.
1. È demandato alle regioni il compito di definire le modalità di iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.
1. In sede di prima applicazione
della presente legge possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo
4 tutti gli operatori subacquei ed iperbarici professionali con età
superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei
mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere
operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti
alle qualifiche di cui all'articolo 5, attraverso la presentazione del
libretto individuale di cui all'articolo 10 correttamente compilato e
certificato.
2. In sede di prima
applicazione della presente legge, le imprese potranno continuare ad
operare sino a dodici mesi dall'istituzione dell'elenco di cui
all'articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7,
comma 4.
3. Possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 le imprese che
dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui
al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente,
per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici,
ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.
1. Gli operatori subacquei ed
iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e della Croce rossa italiana
sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, della presente
legge.
2. Le attività di servizio dei
soggetti di cui al comma 1 sono regolamentate, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge, dalle rispettive amministrazioni di
appartenenza.
1. Per immersione subacquea a
scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività
ecosostenibili, effettuate da una o più persone e finalizzate
all'addestramento, ad escursioni subacquee libere o guidate, allo
studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna,
all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque
altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della
persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con
autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di
un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure
e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione
didattica certificante di cui al comma 6. Sono escluse dalle
disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo
agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si
intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un
istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea
di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa
frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi,
in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni
didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche
dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e
specializzazioni. L 'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività
di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in
possesso di corrispondente brevetto, assiste l'istruttore subacqueo
nell'addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in
immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e
non continuativo.
5. Sono centri di immersione e
di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei
servizi turistico-ricreativi subacquei, offrendo supporto
all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in
virtù di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni
didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, le imprese o
associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale
principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio
dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di
materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei.
1. Presso gli assessorati competenti delle regioni è istituito l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento subacqueo;
d) associazioni no profit.
2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle associazioni no profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte;
g) idoneità medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Ai fini dell'iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previsto, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
2. Possono essere iscritti
negli elenchi regionali degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo i centri che svolgono attività stagionale, purché
il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni
continuativi.
3. I centri di immersione e di
addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono
avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell'apposita sezione
dell'elenco di una regione italiana di cui all'articolo 15.
1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono
anche attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo in modo
continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'
attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco
regionale di cui all'articolo 15.
2. Ai fini dell'iscrizione
nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore
turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
3. Possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo le associazioni no profit che svolgono attività stagionale, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
1. Presso il Ministero delle
attività produttive è istituito, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche
che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il
settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte
nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale
addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori,
nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 14.
2. Possono richiedere
l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le
organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui
corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione
mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi stessi.
3. Ai fini dell'iscrizione
nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare
una domanda corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell'atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di società o associazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e)
dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione,
manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti. Per le
organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere
prodotti necessariamente in lingua italiana.
4. Alle organizzazioni
didattiche subacquee non è richiesta l'iscrizione negli elenchi
regionali di cui all'articolo 15.
1. La denominazione di «centro
di immersioni e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese
che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla
presente legge.
2. Ogni centro di immersione e
di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio
nome.
3. Nelle sedi aperte al
pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché
delle associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben
visibile copia dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
1. Tutte le attrezzature, gli
equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature
complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea,
compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre
miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati
secondo le prescrizioni legislative vigenti.
2. Le imprese di cui
all'articolo 17 e le associazioni di cui all'articolo 18 hanno
l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli
equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta
del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o
degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto
e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla
gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione
dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le
regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione
provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco
regionale di cui all'articolo 15.
1. È istituito il libretto
individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei
iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15. Nel libretto
devono essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di
cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo, che è obbligato ad
esibirlo agli organi a ciò abilitati dalla legge.
1. Entro sei mesi dalla data di
istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le
organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per
l'iscrizione nell'elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data
di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli
operatori subacquei devono presentare la documentazione per
l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute
iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni
che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque
adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su
tutto il territorio nazionale.
3. Nel caso in cui le regioni
non provvedano a definire le modalità che rendano possibile
l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori
subacquei di cui al medesimo articolo potranno ugualmente svolgere la
loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento
alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando
il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere
conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona
fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona
giuridica.
4. Le regioni, in sede di
prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori
norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di
cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.