STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

    denominata   “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO SUB LARIANO”


    Art. 1 Denominazione e sede

    Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita a tempo indeterminato un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sub Lariano”.

    Conforme alle norme e alle direttive degli organismi e dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.  L’Associazione ha sede legale in Lariano (RM), via Suasset Les Pins nr. 11.  L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

     

    Art. 2 Scopo - Oggetto

    L’Associazione costituita è a carattere volontario e democratico, laica, apolitica, senza scopi di lucro, motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l’esperienza di tempo libero come momento di educazione e di maturazione umana globale e di impegno e promozione sportiva/sociale.

    Persegue ed opera, promuovendo fini sportivi dilettantistici, ricreativi, culturali e della solidarietà sociale ed opera per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.  Scopi specifici dell’Associazione:

    1)      promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive con particolare interesse a quelle legate alla subacquea e nuoto, compresa qualsiasi tipo di attività didattica (teorica/pratica), scientifica, sportiva e culturale;

    2)   conseguire attraverso l’opera dei suoi associati, un reale sviluppo delle attività sportive e culturali con intendimenti educativi e formativi per un’armonica crescita morale e sociale. Coinvolgendo, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.

    L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività sportiva, culturale o ricreativa  e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. In particolare potrà:

    a)      possedere e/o gestire impianti e strutture sportive e/o ricreative

    b)    esercitare attività culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci organizzando: convegni, viaggi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti

    c)      svolgere attività di formazione teorica/pratica: corsi d’istruzione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca

    d)      svolgere attività editoriale: pubblicazione, anche attraverso Internet, di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, nonché delle attività svolte o da svolgere

    e)      organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa, ovvero raccolta di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale

    f)      compiere tutte le operazioni finanziarie ed economiche con la sola limitazione che tutti i proventi, il materiale e gli impianti, sia di proprietà, sia gestiti, sia locati, non potranno avere diversa destinazione dello scopo sociale stesso

    g)      richiedere tutti i contributi e i sussidi

    h)     stipulare accordi, convenzioni e affiliazioni di ogni genere

    L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente e sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche.

     

    Art. 3 Requisiti e ammissione dei Soci

    L’Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità ed alle attività di cui al precedente art. 2, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza e religione, indirizzo ed orientamento politico, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell’interesse comune dell’Associazione stessa.

    Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

     

    All’atto dell’accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo e con l’ iscrizione nell’apposito libro di cui all’Art. 15 del presente Statuto, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

    La qualità di socio dà diritto:

    1)       a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

    2)      a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

    3)      a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

    I soci sono tenuti:

    a)      all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

    b)      al pagamento del contributo associativo prestabilito annualmente e delle quote aggiuntive e somme aggiuntive così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo di mero rimborso delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati. Il pagamento della quota dovrà essere effettuata annualmente; il pagamento della quota aggiuntiva per le varie attività dovrà essere effettuato così come stabilito dal Consiglio Direttivo.

    Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e mai rivalutabili e/o rimborsabili. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

     

    Art. 4 Perdita della qualifica di socio

    I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

    a)   per dimissioni volontarie da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno; in difetto l’impegno s’intende rinnovato per un altro anno;

    b)   per morosità nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a mesi uno decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale e, dalla data deliberata dal Consiglio Direttivo come termine di pagamento per le quote aggiuntive;

    c)   che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

    d)   per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo verso quel Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

    e)   per tre assenze non giustificate alle riunioni formative organizzate dall’Associazione;

    Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

     

    Art. 5           Organi dell’Associazione e composizione del Consiglio Direttivo

    Sono Organi dell’Associazione:    L’Assemblea;  Il Consiglio Direttivo;  Il  Presidente

     

    Art. 6           Partecipazione all’Assemblea

    L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto.

    1. Il Socio ha diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria ed ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Il voto è espresso per alzata di mano.
    2. Le votazioni possono esprimersi tramite voto segreto solo se si affrontano problemi che riguardano direttamente una persona o nel caso di elezioni per copertura di cariche. Tutte le altre votazioni avvengono in modo palese.

     

    Art. 7           Convocazione dell’Assemblea

      L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sulle attività svolte e da svolgere, nell’ambito delle finalità che sono promosse dal presente Statuto. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente e in sua mancanza, da almeno due membri del Consiglio Direttivo. Potrà essere convocata su richiesta degli associati in un numero non inferiore ad 1/5 dei partecipanti all’Associazione. La convocazione deve essere fatta a mezzo “avviso di convocazione”, con indicazione dell’ordine del giorno dei lavori, affisso in bacheca presso la sede associativa e ove si svolgono le  attività, almeno venti giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea; nonché con altra forma di pubblicità che il C.D. ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, in ogni caso almeno otto giorni prima dell’adunanza.

      Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

     

    Art. 8          Costituzione e deliberazione – Compiti dell’Assemblea

        L’Assemblea generale dei soci nomina i componenti del Consiglio Direttivo.

        L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che lo compete o che le è sottoposta, compresa l’approvazione dei regolamenti e dei programmi di attività associative dell’anno.

      Nelle Assemblee – Ordinarie e Straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

      In prima convocazione l’Assemblea – Ordinaria e straordinaria è valida se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

        L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee Straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’associazione.

       

    Art. 9           Compiti del Presidente

        Il Presidente è responsabile del buon andamento delle attività dell’associazione e della gestione economica di fronte al Consiglio Direttivo ed ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione in tutti i rapporti verso terzi. Il Presidente è autorizzato a nominare direttori tecnici e amministratori, collaboratori coordinati e continuativi, procuratori ed anche a delegare loro la firma con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni che crederà del caso salvo il disposto  dell’art. 2381 del C.C., il Presidente provvederà all’assunzione e licenziamento del personale, determinando le relative mansioni, retribuzioni e indennità.

        Al Presidente spettano le più ampie facoltà per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione essendo ad esso deferito tutto ciò che dalle leggi o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all’Assemblea.

        Gli atti del Presidente sono soggetti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo, pena la nullità dei medesimi.

      In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente. Il Vice Presidente può svolgere tutti i compiti del Presidente in sua vece.

     

    Art. 10         Compiti del Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo amministra l’associazione secondo le norme che seguono:

    -   Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri o più ma sempre in numero dispari eletti dall’Assemblea generale dei soci, la cui carica è valida fino a revoca.

    -   Alla sua prima riunione di insediamento, il Consiglio Direttivo provvede all’elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere scegliendoli tra i propri componenti. Quest’ultimo può anche non far parte dei membri del C.D. ed essere scelto anche esternamente all’Associazione.

    -   Il C.D. è convocato, tutte le volte che sarà necessario, dal Presidente ed è responsabile degli indirizzi educativi e dell’attuazione dei programmi, sia dal punto di vista organizzativo che disciplinare. E’ organo deliberante in ordine alle attività dell’Associazione, e ne approva i programmi.

    -   Il C.D. è sempre presieduto dal Presidente, ripartisce, tra i propri componenti, particolari compiti di natura tecnica e organizzativa.

    -   Il C.D. è organo di disciplina interna nei confronti dei soci, adottando i provvedimenti che ritiene opportuno per violazioni alle norme statutarie e regolamentari.

    -   Al C.D. spetta compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione e affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

    -   Le deliberazioni del C.D. sono presi a maggioranza dei voti dei presenti.

    -   Il C.D. emana annualmente, le norme di carattere organizzativo attraverso il “Regolamento interno” che viene distribuito a tutti i soci all’atto della sottoscrizione annuale del vincolo sociale.

    -   Alle riunioni del C.D. possono partecipare gli educatori, formatori, istruttori delegati per l’attuazione dei programmi che, senza diritto di voto, rimarranno del tutto estranei all’attività amministrativa dell’Associazione e, con voto consultivo, i soci rappresentanti responsabili di ogni settore che hanno mansioni tecnico-organizzative.

    -   Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito.

    -   Prima del 15 novembre di ogni anno il C.D. stabilisce l’ammontare delle quote di associazione e aggiuntive per le singole attività per l’anno successivo.

    -   Il C.D. dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno finanziario precedente.

    Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadono dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblee deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

     

    Art. 11          Entrate dell’Associazione

    Le entrate dell’associazione sono costituite da:

    a) quote e contributi degli associati;

    b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

    c) raccolte di fondi occasionali;

    d) eredità e lasciti diversi

    e) contributi dello Stato delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

    f)contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

    g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    h)proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianali o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

    i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    j)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

    k)altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

    l) rimborsi

    I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

    Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

     

    Art. 12         Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

    L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengono e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che  il C.D. riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

     

    Art. 13         Gestione del Patrimonio

    L’Associazione non persegue scopo di lucro, per cui procederà solo al pagamento delle spese, dei canoni, compensi, ecc. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.

     

    Art. 14         Esercizio sociale

    L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

    Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

    Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o l0a distribuzione non siano imposte dalla Legge.

     

    Art. 15         Libri sociali

    Per il buon funzionamento dell’Associazione possono essere tenuti tutti quei libri associativi, anche in forma elettronica, che ne possano garantire la gestione, quali:

    a)      libro degli associati

    b)      libro dei verbali del Consiglio Direttivo

    c)      libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci

    d)      libro di Cassa

     

    Art. 16         Scioglimento e liquidazione

        Lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesto da almeno quattro quinti dei soci con diritto al voto, e deliberato dall’Assemblea generale dei soci convocati in seduta straordinaria. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, esperita la fase della liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

     

    Art. 17         Rinvio

        Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.